Stop tasse e conciliazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con una circolare l'Agenzia
delle entrate fornisce le precisazioni e chiarimenti interpretativi
sull’applicazione delle norme contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità
Dalle sospensioni
degli adempimenti e procedimenti fiscali agli accordi di
conciliazione a distanza, passando per la sospensione dei termini nei
procedimenti di adesione e il bonus ai lavoratori dipendenti. L’Agenzia
delle Entrate fornisce le precisazioni e chiarimenti interpretativi
sull’applicazione delle norme contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità,
con una circolare. Il documento risponde ai quesiti inviati dalle associazioni
di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle direzioni regionali.
Le sospensioni varate per
adempimenti e procedimenti
La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su
alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30
giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del
modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) del
primo trimestre 2020 e dell’’esterometro’ del primo trimestre 2020. Si sposta
dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli
assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai
fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.
Sempre rinvio della scadenza
al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la
dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti,
anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto
estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine
l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto.
Sì agli accordi di
conciliazione a distanza
La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere
accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo
emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così
la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le
indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con
adesione già fornite nella circolare del 23 marzo 2020. Il deposito
dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti
non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica
udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato
tramite Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria).
La sospensione dei termini
nei procedimenti di adesione
Nel caso di istanze di accertamento con adesione, presentate a seguito della
notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per
l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile, estesa in un secondo tempo fino all’11
maggio. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione
di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo
feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il primo e il 31
agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21
gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la
presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.
Altri chiarimenti
La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del
bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel
mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite
reddituale di 40mila euro.
In collaborazione con Adnkronos
La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) del primo trimestre 2020 e dell’’esterometro’ del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.
La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria).
Nel caso di istanze di accertamento con adesione, presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile, estesa in un secondo tempo fino all’11 maggio. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il primo e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.
La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.
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