Bonus facciate: l’intervento deve essere visibile dalla strada
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il requisito della
visibilità dell'edificio: per poter beneficiare della detrazione del 90% è
necessario che l’intervento sia visibile dalla strada
Bonus facciate, si applica anche se non si vedono
completamente dalla strada?
Nuove indicazioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate in
merito al cosiddetto bonus facciate, che consente una detrazione pari al 90%
delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici.
Per poter beneficiare del bonus facciate, è
necessario che l’intervento sia visibile dalla strada. È l’ultimo chiarimento
arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 418 del 29 settembre 2020 relativo
alla detrazione del 90%, che sarà possibile fruire ancora fino al
31 dicembre 2020 per gli interventi di recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Bonus Facciate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’argomento bonus
facciate è stato oggetto di numerosi chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate tra cui gli ultimi che hanno chiarito quali sono gli
interventi edilizi da portare in detrazione e gli ambiti applicativi e
di controllo del beneficio. Nell’ultimo caso, il contribuente ha rappresentato
di volere realizzare un cappotto termico su una villa singola di sua proprietà,
posta in zona B, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata.
Per questo ha chiesto se per i lavori che intende effettuare possa beneficiare
del bonus facciate:
- solamente
nel caso in cui si effettuino dei lavori su facciate perimetrali che siano
visibili dalla strada, con esclusione quindi delle facciate perimetrali
esterne di abitazioni senza l’affaccio sulla strada;
- oppure
se per ogni singolo edificio, considerato in maniera isolata, bisogna
differenziare le pareti esterne da quelle interne e usufruire del bonus
solo per quelle esterne.
Quali interventi copre il bonus facciate
Per poter usufruire del bonus, gli interventi devono essere
finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono
essere realizzati esclusivamente sulle “strutture
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Sono
ammessi al bonus facciate, “gli interventi sull’involucro esterno visibile
dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e,
in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti
esclusivamente la struttura opaca verticale”.
La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi
effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve
quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti,
considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici
confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate: il requisito della visibilità dell’edificio
dalla strada o suolo pubblico
Per l’Agenzia delle Entrate, si può usufruire del bonus
facciate “a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio,
oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada
pubblica“. Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo
pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche
alle facciate interne dell’immobile.
Rispondendo alla domanda del contribuente istante, dunque, nel caso l’immobile
interessato dagli interventi si trovi al termine di una strada privata,
circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità
dalla strada o dal suolo pubblico, l’intervento sull’involucro esterno non
rientra tra quelli agevolabili.
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