Bonus facciate: l’intervento deve essere visibile dalla strada

 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il requisito della visibilità dell'edificio: per poter beneficiare della detrazione del 90% è necessario che l’intervento sia visibile dalla strada

Bonus facciate, si applica anche se non si vedono completamente dalla strada?

Nuove indicazioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate in merito al cosiddetto bonus facciate, che consente una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Per poter beneficiare del bonus facciate, è necessario che l’intervento sia visibile dalla strada. È l’ultimo chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 418 del 29 settembre 2020 relativo alla detrazione del 90%, che sarà possibile fruire ancora fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Bonus Facciate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’argomento bonus facciate è stato oggetto di numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate tra cui gli ultimi che hanno chiarito quali sono gli interventi edilizi da portare in detrazione e gli ambiti applicativi e di controllo del beneficio. Nell’ultimo caso, il contribuente ha rappresentato di volere realizzare un cappotto termico su una villa singola di sua proprietà, posta in zona B, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata. Per questo ha chiesto se per i lavori che intende effettuare possa beneficiare del bonus facciate:

  • solamente nel caso in cui si effettuino dei lavori su facciate perimetrali che siano visibili dalla strada, con esclusione quindi delle facciate perimetrali esterne di abitazioni senza l’affaccio sulla strada;
  • oppure se per ogni singolo edificio, considerato in maniera isolata, bisogna differenziare le pareti esterne da quelle interne e usufruire del bonus solo per quelle esterne.

Quali interventi copre il bonus facciate

Per poter usufruire del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Sono ammessi al bonus facciate, “gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale”.
La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico

Per l’Agenzia delle Entrate, si può usufruire del bonus facciate “a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica“. Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.
Rispondendo alla domanda del contribuente istante, dunque, nel caso l’immobile interessato dagli interventi si trovi al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, l’intervento sull’involucro esterno non rientra tra quelli agevolabili.

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